Restrizioni Territoriali Coronavirus: dove posso andare con il camper?

22 marzo 2021 in Consigli per viaggiatori e Consigli per proprietari

Una delle domande che noi di Goboony riceviamo di più ultimamente è proprio “com’è possibile spostarsi con il camper durante il covid?” e questa domanda è più che lecita! Capiamo ci sia tanta confusione su cosa sia effettivamente possibile fare e come spostarsi se si vuole passare anche solo un weekend in camper non troppo lontani da casa! Per questo motivo, abbiamo deciso di tenere aggiornato costantemente questo articolo per tenervi sempre al corrente di ciò che è possibile fare a seconda della zona della vostra regione, con un riguardo agli spostamenti in camper e alle regole dei campeggi. Le informazioni che troverete in questo blog, sono tutte prese dal sito del governo Italiano, per tanto, vi invito a consultarlo per maggiori dettagli dove necessario. 

Ultimo Aggiornamento: 07/06/21

colori regioni italia

ZONA ROSSA: Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta.

ZONA ARANCIONE: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e alle Province autonome di Bolzano e Trento.

ZONA GIALLA: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta; 

ZONA BIANCA: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto.

Prima di vedere nel dettaglio cosa si può fare in zona rossa e in zona arancione per quanto riguarda lo spostamento in camper, vogliamo ricordarvi che i campeggi sono considerati strutture ricettive come gli hotel, per tanto dovrebbero essere normalmente aperti. Ovviamente vi consigliamo di controllare sempre prima, in quanto ogni campeggio differisce da un altro. Inoltre, il camper viene anche considerato come “seconda casa” per tanto è possibile viverci dentro. 

Cos’è possibile fare in zona Rossa?

  1. Spostamenti

In zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

  • per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
  • il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.
  • Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. 

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”? 

  • Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
  • Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
  • Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). 

È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?

"Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo."

2. Attività commerciale e strutture ricettive

"Nella zona rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue":

  • dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
  • dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).
  • La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
  • È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

"In zona rossa, rimane consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, o fare test drive. Questi esercizi in questione sono autorizzati a restare aperti in quanto considerati essenziali e l'acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità."

Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura?

"Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospeso, ad eccezione delle biblioteche."

  1. L’uso della mascherina

"Le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente. L’obbligo non è previsto per":

  • bambini sotto i 6 anni di età;
  • persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
  • operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

  •  mentre si effettua l’attività sportiva;
  • mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
  • quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

"È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi."

Cos’è possibile fare in zona ARANCIONE?

  1. Spostamenti

"Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in questa zona, è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione. Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione."

"Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse. In tali giorni, saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Inoltre, negli stessi tre giorni, sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione."

  1. Attività commerciale 

"In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina.
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati."

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